Contestazione Giudiziale dell’autenticita’ del testamento olografo

Contestazione Giudiziale dell’autenticita’ del testamento olografo

Nel nostro ordinamento sono previste due forme ordinarie di testamento e dei testamenti speciali.

Le forme ordinarie sono il testamento per atto di notaio e il testamento olografo.

Per redigere un testamento pubblico occorre recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarate (la riservatezza del testamento pubblico è garantita dalla circostanza che le volontà espresse vengono portate a conoscenza dei terzi dal Notaio solo alla morte del testatore).

Il testamento olografo è, invece, la forma di testamento più semplice.

Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

Perché il testamento olografo sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:

  • l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone (se il testamento non è autografo, è nullo);
  • la data: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione.

Non è invece necessaria l’indicazione del luogo.

La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace.

Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore.

La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse;

  • La sottoscrizione: il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma al termine delle disposizioni (anche la firma deve essere di pugno del testatore – di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo; l’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento).

La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Una delle tante problematiche sorte in merito al testamento olografo è quella relativa alle modalità di contestazione della sua autenticità.

Infatti, all’interno della giurisprudenza si erano formati, nel tempo, due orientamenti.

Con un primo indirizzo (Cass. n. 2474/2005, Cass. n. 3371/1975, Cass. n. 28673/2011), la Corte aveva ritenuto che il testamento olografo fosse pur sempre una scrittura privata e, pertanto, fosse sufficiente che colui contro il quale sia stato prodotto disconoscesse la scrittura, costringendo in tal modo la controparte, che confidava nella scheda testamentaria, a dimostrare la sua provenienza.

L’onere di proporre l’istanza di verificazione del documento contestato incombeva, pertanto, su chi vantasse diritti sulla scorta di quel documento.

Il secondo orientamento (Cass. n.16362/2013, Cass. n. 2793/1968, Cass. n. 8272/2012), invece, pur senza iscrivere il testamento olografo nella categoria degli atti pubblici, riteneva che la contestazione della sua autenticità si risolvesse in un’eccezione di falso con conseguente onere probatorio a carico della parte che ne contestasse la validità. 

In base a questo orientamento il disconoscimento poteva provenire soltanto da chi fosse autore dello scritto o da un suo erede e la procedura di disconoscimento e di verificazione si applicasse solo alle scritture provenienti dalle parti del processo, nel caso di negazione della propria scrittura o della propria firma da parte del soggetto contro il quale lo scritto era stato prodotto. 

Se, invece, l’atto non era attribuibile alla parte contro la quale veniva prodotto, la contestazione, risolvendosi in una eccezione di falso, necessitava della relativa querela. 

A tale regola non si sottraevano nemmeno gli eredi legittimi che contestavano l’autenticità della scheda olografa, i quali dovevano ritenersi estranei al testamento e, pertanto, anche alla possibilità dell’utilizzo del procedimento di verificazione. 

Intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

A dirimere la diatriba giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 12307/2015 hanno affermato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Secondo le Sezioni Unite, il testamento olografo, pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente “equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”.

Pertanto, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, l’onere della prova incombe sulla parte che contesti l’autenticità del testamento olografo, ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da chi ne appare l’autore.

Con la conseguenza che, ai fini dell’esperimento dell’azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai presupposti e ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra cui non si annovera alcun onere della parte contro cui l’azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell’atto, né quale autonomo requisito dell’azione di impugnativa negoziale, né attraverso il richiamo analogico ai principi dettati in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.

L’accertamento in questione dovrà poi espletarsi indefettibilmente sull’originale del testamento olografo.

Pertanto, la parte che contesti l’autenticità del testamento dovrà provvedere al deposito dell’originale o, in caso di mancato possesso, alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché, in difetto, tale carenza non potrebbe essere colmata nemmeno dall’attività dell’eventuale CTU nominato, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4848 del 24.02.2017, la quale richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12307/2015, ovvero che ai fini dell’impugnazione dell’autenticità di un testamento, la parte è onerata di svolgere una propria domanda di accertamento negativo di provenienza con il relativo pieno onere della prova da assolvere sull’originale del testamento.

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